Nullo il provvedimento di sospensione del rimborso iva senza contraddittorio
L’amministrazione finanziaria prima di sospendere l’erogazione di un rimborso Iva a favore di un contribuente, in ragione di altre pendenze tributarie esistenti è tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale.
Lo ha stabilito la Ctp di Milano con la sentenza n. 4279 del 20 giugno 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l’amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive).
Ne consegue l’applicabilità della norma anche ai rimborsi dell’I.V.A., fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’erario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7320 del 28/03/2014 Rv. 630172 – 01).
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l’Ufficio, i provvedimenti cautelari vanno valutati con riferimento alla materia alla quale si riferiscono, che nella specie è l’I.V.A.
In tal senso si è espressa la Corte Suprema di cassazione a Sezioni Unite, affermando che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis“), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità. (Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632586 – 01).
Poiché nel caso in esame si versa in ipotesi di I.V.A. doveva essere attivato contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato e nella decisione sono assorbite le ulteriori doglianze. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia.