L’omesso versamento dei contributi previdenziali non integra la bancarotta
L’omesso versamento di contributi previdenziali non integra la bancarotta per dissipazione perché non rappresenta un’operazione in grado di ridurre il patrimonio dell’impresa e non va ad incidere direttamente sulla sua consistenza patrimoniale, pur potendo risultare incoerente con il legittimo esercizio dell’attività d’impresa. Viceversa ciò può accadere nel caso in cui le risorse finanziarie originariamente destinate al pagamento dei contributi previdenziali fossero poi invece state spese per altri fini.
Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 34836/2017 del 30 maggio 2017.
Motivazioni
La condotta in concreto contestata nel mancato versamento di contributi previdenziali non appare in sé riconducibile a tale paradigma normativo. La stessa infatti, pur potendo espressamente essere qualificata come un’operazione, o per meglio dire una serie di operazioni, incoerenti con il legittimo esercizio dell’attività di impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa, viceversa esponendo quest’ultima all’eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell’erario.
A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove la condotta addebitata fosse delineata nella spendita ad altri fini di risorse destinate al pagamento dei contributi, o la cui uscita sia comunque contabilmente giustificata in questi termini; situazione nella quale, e solo nella quale, troverebbe peraltro applicazione l’ipotesi della bancarotta per distrazione nella quale il Procuratore generale in sede ha chiesto la riqualificazione della condotta in esame. La possibilità di riconoscere tale situazione nel caso concreto non è stata tuttavia considerata nella sentenza impugnata; essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata, per quanto detto in premessa, come bancarotta impropria per causazione del fallimento.