Valido l’avviso di accertamento nel quale l’Ufficio non abbia dato contezza di chiarimenti, repliche e spiegazioni del contribuente
La Cassazione conferma un precedente indirizzo (cfr., sent. n. 15616/2016), negando che sia invalido l’avviso di accertamento nel quale l’Ufficio non abbia dato contezza di chiarimenti, repliche e spiegazioni del contribuente – espressi con le memorie successive alla verifica come da art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 – e delle ragioni per le quali disattenderli.
Lo ha fatto nella recente la Cassazione con la sentenza n. 21408/2017 del 15 settembre 2017.
Motivazioni
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono (Cass., n. 3583 del 24.2.2016; ord. n. 8378 del 31.3.2017).
L’omessa menzione negli avvisi delle osservazioni del contribuente non ha comportato nullità, non essendo emersa alcuna lesione di garanzie difensive tali da incidere sugli atti impugnati.