Per il fisco valgono anche le copie fotostatiche
Il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancata certificazione di conformità proveniente da un pubblico ufficiale tra copie ed originali cartacei dei documenti rilevanti ai fini della decisione.
Per cui il fisco può limitarsi a produrre le copie in giudizio ed il giudice deve valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, ed in tale ottica deve valutare anche, attribuendogli il giusto rilievo, l’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformità delle copie prodotte.
Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n.23902/2017 pubblicata in data 11 Ottobre 2017.
Motivazioni
La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
«in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione)»;
La produzione della copia fotostatica
«laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice – anche laddove escluda in concreto la sussistenza di una rituale certificazione di conformità delle copie agli originali proveniente da pubblico ufficiale, tale da eliminare ogni questione – non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancanza della suddetta certificazione, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, ed in tale ottica deve valutare anche, attribuendogli il giusto rilievo, l’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso».