Nessun rimborso Irap al medico che possiede beni eccedenti l’id quod plerumque accidit

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che si ha esercizio di attività autonoma organizzata soggetta a IRAP quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo d’autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso (sentenza Cassazione n.21203 del 05.11.2004; Sentenza n. 3680 del 16.02.2007).

Secondo la Ctp di Bari

Nel caso di specie dagli atti si rileva che il ricorrente dispone di una collaboratrice e di beni strumentali specifici per l’espletamento dell’esercizio professionale e questo è rilevabile dai costi sostenuti per il dipendente e per gli ammortamenti che sono al di sopra della media e, pertanto, deve concludersi per il rigetto del ricorso.

Così la Ctp di Bari con la sentenza n. 2234/2017 depositata l’8 settembre 2017.

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