In caso di dichiarazione infedele le sanzioni penali per abuso di diritto non vengono meno

L’esclusione della sanzioni penali nelle ipotesi di abuso del diritto non può venire in considerazione quando i fatti integrino gli elementi costitutivi del delitto di dichiarazione infedele per la comprovata esistenza di una falsità ideologica che interessa il contenuto della dichiarazione, atteso che l’istituto tributario in questione (D.Lgs. 128/2015) ha applicazione solo residuale e non interviene allorché l’obiettivo principale consiste nell’occultamento totale o parziale della base imponibile.

Motivazioni

La Corte di Appello di Bologna, confermando la pronuncia emessa dal tribunale di Piacenza, ha condannato il ricorrente per il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, perché, in qualità di legale rappresentante della società “ALFA”, al fine di evadere le imposte sui redditiha indicato indebitamente, nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2008, una plusvalenza in regime di esenzione parziale (pari al 95% della plusvalenza stessa – ex art. 87, D.P.R. 917/1986), anziché assoggettare l’importo in questione a tassazione ordinaria. Detta plusvalenza è stata conseguita tramite l’alienazione dell’intera partecipazione societaria detenuta nella “BETA” (in particolare, veniva ceduto, in data 14.10.2008, il 100% delle quote della “BETA” al prezzo di 3.685.876,50 Euro a fronte di un valore contabile della partecipazione pari a 1.349.605,17 Euro, con una plusvalenza quindi pari a 2.336.271,33 Euro), così omettendo di dichiarare elementi attivi pari a 2.219.458 Euro (ossia, il 95% della plusvalenza conseguita), con imposta IRES evasa pari a euro  610.351,00. Tutto ciò essendo in realtà intento delle parti, non già quello di cedere la partecipazione societaria, bensì gli immobili agricoli (fabbricati e terreni agricoli) facenti parte del complesso aziendale di proprietà della controllante “ALFA”, e dovendosi pertanto sottoporre tale cessione a tassazione ordinaria.

Cassazione Penale n. 38016/2017

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