Crediti della società estinta: il creditore deve provare la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione
La cartella di pagamento, notificata ad una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla notifica della cartella stessa, non può che essere affetta da nullità, sulla base del principio giurisprudenziale consolidato espresso da una e più recenti decisioni della Suprema Corte.
Sul punto, la Cassazione ritiene, infatti, che la cancellazione di una società consente di presumere il venir meno della capacità e soggettività giuridica della stessa con conseguente nullità degli avvisi di accertamento (ciò vale anche per gli atti esattoriali), notificati alla società estinta e cancellata dal registro delle imprese.
Per quanto riguarda, poi, il recupero degli eventuali crediti, il creditore deve agire nei confronti della compagine sociale esistente al momento della cancellazione, purché egli, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., sia in grado di provare, in concreto, che dal bilancio finale di liquidazione vi sia stata distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata dai soci materialmente riscossa.
C.T.P. di Caltanissetta, Sez. II, Sent. n. 841 del 2 agosto 2017