Niente Tarsu/Tia sui rifiuti speciali per i quali si provvede direttamente allo smaltimento
La TARSU/TIA non deve essere pagata in relazione alle superfici in cui si formano rifiuti speciali per i quali si provvede direttamente allo smaltimento, nonostante il regolamento comunale ne preveda la sola riduzione, a condizione che il contribuente possa provare il possesso dei requisiti per l’esenzione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10548/2017.
Secondo la Corte, la società ricorrente ha provato in quali aree vengono formati i rifiuti speciali, in quale modo provvede allo smaltimento diretto e di questo ha reso edotta l’amministrazione comunale, che munita di informazioni specifiche e dettagliate, non avrebbe potuto applicare la riduzione in via forfetaria.