La dichiarazione integrativa blocca le sanzioni dell’omesso versamento

La presentazione della dichiarazione integrativa, tramite la quale il contribuente espone maggiori imponibili e quindi maggiori imposte poi pagate con ravvedimento operoso, entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva (nel caso di specie, integrativa presentata in data 24 aprile 2012 relativa al modello Unico 2011) fa venir meno la sanzione liquidata dal controllo automatico ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

Lo ha precisato la Ctr Lombardia con la sentenza n. 3045/02/2017

Motivazioni

La regolarizzazione (con pagamento della relativa sanzione irrogata per infedeltà) della originaria dichiarazione infedele, così come disposto dalla legge di Stabilità 2015 e confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 42/E/2016, “assorbe” quella dell’omesso versamento.

Nuovo ravvedimento operoso

Il contribuente inoltre può giovarsi del nuovo ravvedimento operoso in vigore dal 1 gennaio 2015 anche se la violazione si riferisce ad annualità pregresse (nella fattispecie 2011), dato che trattasi di disposizione di natura procedimentale.

Caso di specie

Nel caso esaminato, la società contribuente presentava la dichiarazione integrativa del modello Unico 2011 in data 24 aprile 2012, e versava la maggiore iva per oltre 930 mila euro.

L’Amministrazione irrogava due sanzioni:

a) La prima di oltre 180mila euro per tardivo versamento Iva tramite ruolo;

b) La seconda tramite atto di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione, sanzione poi pagata nella misura ridotta di un terzo dal contribuente.

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