Sì al conferimento d’azienda con cessione di quote
In caso di conferimento di azienda seguito da cessione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria, l’agenzia delle Entrate non può accertare una maggiore imposta di registro sulla base di un’artificiosa ricostruzione degli eventi, in quanto l’imposta in esame assume a riferimento i soli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e non i relativi effetti economici.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Ctp di Milano sentenza n. 3639/01/2017 (presidente D’Orsi, relatore Chiametti).
Attività riqualificatoria
Con l’attività riqualificatoria degli atti, l’ufficio non può travalicare lo schema negoziate nel quale l’atto risulta inquadrabile, in quanto l’ufficio non può arrivare ad una artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dalle parti. In effetti l’ufficio non deve andare alla ricerca di “presunti effetti economici dell’atto”.
Collegamento negoziale
Da un punto di vista economico, una cosa è cedere l’azienda, tutt’altra cosa è cedere la partecipazione. E’ pur vero che in entrambi i casi si “monetizza” il complesso di beni aziendali, ma da un punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse. Gli atti economici sopra descritti, che sono poi sfociati in atti notarili autonomi fra loro, devono essere considerati indipendenti l’uno dall’altro e, quindi, i medesimi non possono essere caratterizzati da collegamento negoziate, in quanto gli stessi sono intervenuti fra soggetti terzi. Secondo questo Giudice, le scelte economiche devono essere lasciate alla libertà dell’imprenditore e, pertanto, i fatti aziendali che ne derivano (ad esempio aumento di capitale sociale, eventuali conferimenti di rami d’azienda, cessioni di quote e quant’altro) non possono subire un’analisi critica da parte dell’amministrazione finanziaria.
Libertà di scelta
L’imprenditore deve essere libero di fare le scelte che meglio gli si addicono nel contesto sociale in cui si trova, senza elementi di criticità e di censura che, purtroppo, portano ad interpretare in modo diverso, il negozio giuridico compiuto dall’impresa. L’ufficio non può sottolineare il fatto dell’intervallo temporale ravvicinato fra le varie operazioni economiche che hanno causato gli atti giuridici, oggetto del presente contenzioso.
E’ assolutamente illegittimo l’operato dell’ufficio che pretende di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un’unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell’imposta di registro, che è “un’imposta di atto” a distinta ed autonoma imposizione.
Ogni atto è autonomo, e come tale, va trattato.