Illegittime le notifiche effettuate dall’Agente della riscossione ai contribuenti mediante posta elettronica certificata

Sono illegittime le notifiche effettuate dall’Agente della riscossione,  utilizzando la  posta elettronica certificata  con semplice allegazione di un file .pdf (e non .p7m) senza tra l’altro l’attestazione di conformità.

E’ questo il principio di diritto espresso  dalla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia (sentenza n. 415/2017) con provvedimento a firma Presidente Giovanni Sgambati.

I fatti

Nell’anno 2015 la ricorrente ha ricevuto nella propria casella di posta elettronica una comunicazione dell’agente della riscossione (Equitalia) con allegata una  “fotocopia” di una cartella esattoriale.

Le motivazioni della sentenza

La  Commissione Tributaria Provinciale accogliendo in toto le argomentazioni difensive –  ha ribadito un principio di diritto  che da tempo sta facendo breccia tra i Giudici di merito  “accertato che la cartella allegata alla Pec e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file “.pdf” privo dell’estensione “.p7m”, unico formato che rende valido ed esistente l’atto notificato”, la cartella così come creata è illegittima come è illegittimo l’intero processo notificatorio.

Conformità all’originale

La Commissione, evidenziando un’ulteriore criticità, ha evidenziato che l’atto notificato necessita di conformità all’originale, potere di certificazione di cui  i funzionari di Equitalia  sono sprovvisti.

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