No al ricorso in presenza del pagamento anche parziale dell’avviso bonario
Se il contribuente provvede al pagamento parziale delle imposte, sanzioni e interessi in seguito alla ricezione dell’avviso bonario, ciò comporta l’accettazione irrevocabile della pretesa erariale, con la conseguente definitività e non impugnabilità del ruolo successivo.
Lo ha precisato la Ctp di Como con la sentenza n. 4/2/2017.
Queste le motivazioni
“La scelta compiuta dal ricorrente di chiedere, con un atto evidentemente formale, il piano di rateizzazione dell’imposta liquidata nel cd avviso bonario, ha comportato inequivocabilmente l’accettazione del medesimo e del debito di imposta ivi accertato”.