Anche le Onlus devono versare il contributo unificato
In mancanza di espressa previsione normativa, gli atti giudiziari, diversamente da quelli amministrativi, non si possono ritenere esenti dal contributo unificato.
Lo ha precisato la CTR di Roma con la sentenza n. 4073 del 06-07-2017.
Motivazioni
Sul punto, rammenta il collegio giudicante, si è pronunciata la Corte Costituzionale con recente ordinanza n. 91/15, dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge-quadro sul volontariato (L. n. 266 del 1991) e dell’art. 27 bis Tab. B del D.P.R. n. 642 del 1972, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, per la mancata previsione, nell’ambito delle esenzioni dall’imposta di bollo in favore delle ONLUS, degli atti di natura giudiziale e processuale.
Sull’argomento si è espressa, già con la sentenza n. 21522/13, anche la Suprema Corte di cassazione, cui hanno fatto seguito numerose pronunce delle Commissioni tributarie (ex multis, CTR Lazio nn. 635/14/17; 7329/6/16; 7759/8/16; 9064/14/16; 5466/8/16; 5400/14/16; 3033/6/16; 4059/14/16; 7000/28/15), escludendo l’applicazione del preteso diritto all’esenzione dal contributo unificato e precisando al riguardo che “il criterio di interpretazione sistematico consente di ritenere che il D.P.R. n. 642 del 1972, art. 27bis, Tab. B., là dove indica il termine “atti” si riferisce solo agli atti amministrativi e non ricomprende anche gli atti giudiziari”.
Entrambe le decisioni concordano nell’affermare che per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali anche gli Enti non lucrativi sono tenuti al versamento del contributo unificato. Peraltro, tale conclusione si fonda sul principio, costantemente affermato, della tassatività delle norme agevolative che, in quanto deroga al sistema tributario, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva ed analogica; pertanto, in mancanza di espressa previsione, gli atti giudiziari, diversamente da quelli amministrativi, non si possono ritenere esenti dal contributo unificato.