Anche le società agricole sono esenti dall’IMU
Lo svolgimento dell’attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale nella forma di società di persone (o di capitali) non è ostativo ai fini della sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell’agevolazione Imu, purché sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1.
Lo ha precisato la CTR di Bologna, Sez. I, con la sentenza n. 1835 del 06/06/2017.
I fatti
Con avviso d’accertamento veniva contestato, a carico di una società agricola e di lavoro, il mancato pagamento dell’Imu per l’anno 2013.
La società contribuente ricorreva, in primis, alla commissione tributaria provinciale (che accoglieva parzialmente il ricorso) e, successivamente, in commissione tributaria regionale, richiedendo il riconoscimento della esenzione IMU per i propri terreni, contestando la tesi sostenuta dal Comune secondo la quale “le agevolazioni sono riservate alle sole persone fisiche, le sole che, per l’appunto, possono soddisfare il requisito dell’essere “iscritte alla previdenza agricola”
La decisione della CTR
La CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 1835/2017, depositata il 6 giugno 2017, accogliendo l’appello della società contribuente ha chiarito che la qualifica di IAP deve essere riconosciuta, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, anche alle società di persone, cooperative e alle società di capitali, anche a scopo consortile.
Non trattandosi di una qualifica attribuibile esclusivamente alle persone fisiche.
Sul tema, ha commentato la CTR, si è espressa di recente anche la corte di Cassazione (ordinanza n. 375/2017) riconoscendo la figura di imprenditore agricolo professionale anche alle società, a condizione che almeno un socio possegga a titolo personale la qualifica di imprenditore agricolo professionale e, per le società di capitali, che almeno un amministratore abbia la medesima qualifica.