Se il Fisco non valuta le memorie l’atto di accertamento è nullo
Se l’Agenzia delle entrate non ha valutato le memorie presentate dal contribuente dopo la redazione del Pvc, l’avviso di accertamento è nullo , in quanto vi è l’omissione di un preciso adempimento fissato per legge.
Questa è l’interpretazione data dalla Cassazione civile, sez. 6, 02.07.2018, n. 17210, con la seguente motivazione:
Nell’avviso di accertamento, l’Amministrazione ha espressamente ammesso di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente; il problema non è dunque quello della mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie.
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Sez. 6-5, n. 8378 del 31/03/2017).