La cessazione attività va provata con certificazione camerale
Il solo deposito di un foglio apocrifo, privo di data, firma e riferibilità ad una pubblica amministrazione, nel quale viene riportata la data della cessazione della partita IVA, non può rappresentare prova piena della cessazione di un attività, ma è necessaria la certificazione camerale della cancellazione dal registro delle imprese o altra documentazione fidefaciente.
Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale Calabria, sez. 1, 11.09.2017, n. 2511.
Il fatto
Un contribuente ha presentato ricorso avverso un avviso di accertamento basato sul calcolo degli studi di settore, sostenendo che essendo l’ultimo anno di attività dello stesso, lo strumento non potesse essere utilizzato sic et simpliciter dall’ufficio ai fini dell’accertamento. La commissione tributaria di Cosenza dando ragione alla tesi del contribuente ha accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso in appello lamentando la erroneità della sentenza della C.T.P. che avrebbe adottato generiche motivazioni.
La commissione regionale della Calabria ha accolto l’appello dell’ufficio precisando, relativamente alla dedotta cessazione dell’attività nell’anno oggetto dell’applicazione dello studio di settore, la quale renderebbe inoperante il meccanismo dell’accertamento per cui è causa, che il solo deposito di un foglio apocrifo, privo di data, firma e riferibilità ad una pubblica amministrazione, nel quale viene riportata quale data della cessazione della partita IVA, non possa rappresentare prova piena della cessazione medesima, la quale si ha, ad esempio, con la certificazione camerale della cancellazione dal registro delle imprese o altra documentazione fidefaciente.
Documento allegato
Osservazioni
Il contribuente si è di fatto limitato ad allegare lo “screenshoot” del sito dell’Agenzia delle Entrate, ma allo scrivente pare incomprensibile, in assenza di una qualsiasi contestazione da parte dell’ufficio in merito alla dichiarata cessazione di attività, il motivo per il quale il contribuente ne debba fornire prova, costringendolo di fatto ad un ulteriore e oneroso grado di giudizio (in cassazione).