Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale
Sotto il profilo della violazione di legge in materia di spese di lite, deve ricordarsi che la regolazione delle stesse può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).
A tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata anche in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass., 22 febbraio 2016, n.3438; Cass., 10 novembre 2015, n. 22871; Cass., 23 settembre 2013, n. 21684). Peraltro dalla formulazione della norma succitata si ricava il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente.
Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità (Cass. n. 289/66; in tal senso Cass., 10 maggio 2016, n. 9390 e Cass., 31 gennaio 2014, n. 2149).
Il principio affermato dalla Corte territoriale è dunque in linea con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. 6, 07.01.2019, n. 168 (v. anche Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438).
Deve aggiungersi che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (da ultimo, Cass. ord., 31/3/2017, n. 8421).
Ponendo l’onere delle spese processuali – sia pure limitatamente alla metà — a carico dell’opponente, vanno qui richiamati i principi già espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui l’appellante, che si è vista riconoscere come dovuta una parte – sia pure modesta – delle somme reclamate, non può considerarsi, in base ad una considerazione complessiva dell’esito della lite (unica a rilevare, per giurisprudenza costante: da ultimo, v. Cass. 20 marzo 2014, n. 6522; Cass., ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 agosto 2010, n. 18837), come soccombente.
Tale principio – esteso anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 12/05/2015, n. 9587) – può valere anche per il giudizio di opposizione a cartella esattoriale (che del primo mutua sostanzialmente la struttura), nel caso in cui l’opposizione trovi un sia pur limitato accoglimento, e ciò in ragione del principio della causalità della lite per il quale, laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura (cfr. Cass. 22 gennaio 1998 n. 588; Cass., 30 maggio 2000, n. 7182, e, da ultimo, Cass. 22/02/2016, n. 3438, secondo cui «l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi »);
Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente (in tal senso Cass., n. 3438/2016).
Cassazione civile, sez. 6, 07.01.2019, n. 168