Sull’avvenuta interruzione del termine prescrizionale dei contributi oggetto della riscossione

La Corte d’appello di Bologna, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., ha correttamente indicato in quello decennale il termine di prescrizione dei crediti oggetto di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, ma ha indicato genericamente gli atti ai quali ha riconosciuto efficacia interruttiva del termine, in particolare, ha del tutto omesso di indicare la data e la consistenza della domanda di condono che indica essere intervenuta dopo la chiusura dell’esecuzione del 6 maggio 1995 e la notifica dell’atto di precetto del 3 agosto 2006 e che, oltre che aver formato oggetto di discussione tra le parti, assume rilievo centrale nella motivazione adottata giacchè, come rilevato dalla premessa in fatto dalla stessa sentenza, tale domanda risulta datata 2 giugno 1995.

Cassazione civile, sez. lav., 04.01.2019, n. 82

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