Delega di firma, l’eccezione d’invalidità va sollevata con il ricorso introduttivo
L’illegittimità degli avvisi di accertamento, sottoscritti da un funzionario che non sia in possesso di una valida delega di firma rilasciata dal Capo dell’Ufficio, può essere sollevata solo con la proposizione del ricorso introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale, non è pertanto ammissibile che tale eccezione sia invece proposta solo con l’appello del contribuente.
Lo ha affermato la Cassazione civile, sez. 6, 30.10.2017, n. 25796, nell’accogliere il ricorso delle Entrate avverso la sentenza della Ctr Molise n. 59/1/2016.
Motivazioni
«In materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dall’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21 septies della 1. n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice» (Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 18/09/2015, Rv. 636451 – 01).
E’ quindi evidente che, in aperta violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, il giudice tributario di appello ha rilevato l’illegittimità degli atti impositivi impugnati sulla base di un’eccezione del tutto nuova, che perciò doveva essere considerata inammissibile ai sensi della citata disposizione legislativa procedurale.