L’omissione delle generalità delle persone da interrogare non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all’esercizio del potere – dovere di cui all’art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l’indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l’assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile nemmeno sull’accordo delle parti.” (cfr. Cass. n. 12210/14, Cass. n. 17649/10).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. lav., 07.01.2019, n. 139: “il giudice non può valutare la genericità d’una prova esaminando soltanto i capitoli formulati, dovendo invece esaminare tutte le circostanze di fatto comunque esposte nell’atto; infatti la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della non necessità, nel rito speciale, d’una istanza di prova necessariamente dedotta in capitoli separati (cfr. Cass. n. 19915/16; Cass. n. 6214/03)”.

Inoltre, una prova come quella in discussione non può dirsi generica sol perché non siano meglio chiariti i riferimenti temporali e spaziali (come invece si legge nella pronuncia della Corte territoriale): infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte la disposizione dell’art. 244 c.p.c. sulla necessità di un’indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all’oggetto della prova, di guisa che, qualora questa riguardi un comportamento o un’attività che si frazioni in circostanze molteplici (come gli indici della subordinazione in un rapporto di durata come quello di lavoro), è sufficiente precisare la natura di detto comportamento o di detta attività in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l’accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l’esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l’eventuale individuazione dei dettagli (cfr. Cass. n. 11844/06; Cass. n. 5842/02).

D’altra parte va considerato che, sin da Cass. S.U. n. 262/97 (e successive conformi), in giurisprudenza si è stabilito che nell’esercitare il potere di cui all’art. 421 co. 10 c.p.c. il giudice deve indicare in ogni momento l’irregolarità che allo stato non consenta l’ammissione della prova, assegnando alla parte un termine per porvi rimedio; e la formulazione del primo comma dell’art. 421 c.p.c. è diversa da quella che si legge nel secondo comma: qui si dice che il giudice “può”, mentre lì si dice, puramente e semplicemente, che il giudice “indica” le irregolarità sanabili.

Cassazione civile, sez. lav., 07.01.2019, n. 139

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