Definizione agevolata: spese di lite compensate
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.I n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se egli sia resistente o intimato. Qualora risulti al momento della decisione che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, allora dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Avendo il contribuente provato di aver integralmente pagato il debito rateizzato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.