Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sez. 9, 04.12.2018, n. 6863

In caso di cessazione di attività, non essendo possibile portare in detrazione l’eccedenza d’imposta nell’anno successivo, per il rimborso dell’IVA si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4″, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello ”VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (da ultimo Cass. civ. Sez. V, Ord. 31-10-2018, n. 27828 e cass. VI – 5, Ord., 23-10-2018, n. 26747; vedi pure cass. n. 19115/2016, n. 4559/2017).

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