Cassazione civile, sez. 5, 23.11.2018, n. 30398

La presunzione di plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, in base alla novella legislativa, non è più legittima (Cass. Civ., n. 6135/2016; Cass. Civ., n. 11543 del 2016).L’art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, che esclude l’accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal comma 4 del detto articolo che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3 (Cass. Civ., 18 aprile 2018, n. 9513; Cass. Civ., 17 maggio 2017, n. 12265; Cass. Civ., 2 agosto 2017, n. 19227).La presunzione suindicata, quindi, non è più legittima, in base alla novella legislativa, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. Civ., n. 6135/2016; Cass. Civ., n. 11543 del 2016).

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