Giudice di pace di Roma, sez. 3, 21.11.2018, n. 37736
E’ opportuno precisare, così come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte: “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice, di talché incombe a carico della stessa, ex art. 2697 c.c., l’onere di fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. civ. Sez. VI-2 Ordinanza, 23/02/2018, n. 4424). Spetta, pertanto, all’Ente amministrativo che provvede all’erogazione della sanzione, dimostrare l’inosservanza da parte dell’utente delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata, e ciò, in quanto, l’opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Ciò premesso, nel caso di specie, la P.A., a fronte delle argomentazioni addotte dalla ricorrente non ha concretamente provato i motivi posti a fondamento dei verbali impugnati. Nella fattispecie, costituisce fatto notorio, in quanto divulgato dai mezzi di informazione e, del resto, confermato dalla stessa Amministrazione resistente con la costituzione, che per anni gli utenti hanno transitato quotidianamente utilizzando la corsia riservata al servizio pubblico di Via di Portonaccio, sospesa sin dal 2011 a causa di interventi strutturai i al manto stradale che avevano giustificato e legittimato la disattivazione anche del varco di accesso 69, e continuato a transitarvi anche in data successiva al 20.04.2017 quando, pur non essendo ancora terminati i lavori in via Tiburtina, la PA ha ristabilito il divieto di transito agli autoveicoli privati attraverso la riattivazione della corsia preferenziale per i mezzi pubblici omettendo di adeguare la segnaletica stradale (peraltro presente anche durante il periodo di sospensione della corsia) e gli utenti, pertanto, hanno continuata ad utilizzare la corsia come avveniva in precedenza. L’assenza di preventiva ed adeguata segnaletica verticale e l’inidoneità della segnaletica orizzontale, unitamente all’inadeguata e preventiva comunicazione da parte della PA agli utenti della riattivazione della corsia ha comportato che, nel giro di pochi giorni, se non di ore, migliaia di cittadini, e tra questi lo stesso ricorrente, convinti della percorribilità di detta corsia hanno commesso, involontariamente e inconsapevolmente, le infrazioni contestate. Per quanto emerso in corso di causa, deve ritenersi, a parere dello scrivente, che il comportamento del ricorrente non possa configurare l’illecito amministrativo per insussistenza dell’elemento psicologico in quanto la compresenza di più elementi da ricondurre al comportamento della Pubblica Amministrazione hanno ingenerato nello stesso la convinzione della liceità della condotta. Ed invero: “In tema di violazioni amministrative (nella specie, per abusiva occupazione di un tratturo demaniale), l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-2 n. 19759115).Si ritiene, pertanto, che le sanzioni amministrative irrogate siano illegittime e quindi nulle avendo il comportamento della PA indotto in errore il ricorrente sulla liceità della condotta e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei verbali impugnati.