Cassazione civile, sez. 6, 15.11.2018, n. 29487

L’imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non costituisce idoneo motivo d’urgenza per giustificare il mancato esame delle ragioni del contribuente, avverso avviso di accertamento. La manifesta mancata valutazione delle osservazioni del contribuente costituisce lesione del contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità. E’ valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo» (Cass.n. n. 8378/2017, Cass. 20781/2016; Cass. 15616/2016). La lesione del contraddittorio endoprocedimentale sussiste le sole volte in cui l’ufficio ha manifestato apertamente di non avere considerato le deduzioni difensive esposte dal contribuente nel termine dilatorio – com’è avvenuto nel caso di specie, posto che l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente cui l’imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale- e non quando lo stesso ufficio le ha, anche implicitamente, considerate e disattesa all’atto di emanare l’accertamento.

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