Cassazione civile, sez. 5, 09.11.2018, n. 28715

E’ principio oramai consolidato quello per cui, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati, in misura almeno pari al disavanzo. La chiusura «in rosso» di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, per cui non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi.

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