Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. 19, 06.11.2018, n. 4754

L’eccezione di nullità della cartella per mancata sottoscrizione del ruolo è infondata. L’art. 12 DPR 602/1973 indica i requisiti formali che il ruolo deve avere per potersi procedere alla iscrizione. Con riguardo alla sottoscrizione, al comma quarto, si dispone che “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. La sottoscrizione del ruolo quindi, da un lato, è un atto interno che non deve essere trasfuso nella cartella; dall’altro, non è prevista alcune sanzione di nullità per la mancata sottoscrizione dello stesso. Con l’ulteriore conseguenza che opera la presunzione generale della attribuibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui è stato emanato; salva prova contraria che deve essere fornita da chi contesti la presunzione, in modo specifico e concreto e non prospettando semplicemente e genericamente l’insussistenza dell’atto. La cartella di pagamento in esame è stata notificata a mezzo PEC e quindi inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della contribuente che la ha regolarmente ricevuta; come dimostrato dalla stessa formalizzazione dell’atto di impugnazione, alla quale è allegata, e dalle analitiche contestazioni e censure mosse al suo contenuto. La notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all’art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.02.2005 n. 68.L’art. 3 del DPR 68/2005 stabilisce che l’atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L’art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge e molte sono le pronunce giurisprudenziali di merito che hanno riconosciuto la validità di questo tipo di notifica (per tutte CTR Lombardia n. 5104/23/2017; CTR Lombardia n. 231/4/2017). Peraltro l’interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l’inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. E’ infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’art. 17.L’invio via PEC della cartella esattoriale può poi essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica; per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto anche del tutto irrilevante anche l’estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m. Infatti il carattere immodificabile .p7m, richiamato dalla parte appellante, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l’algoritmo che presiede alla firma e che rende l’atto informatico unico e immodificabile. Laddove il caso della notifica della cartella di pagamento è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame. In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass. Civ. 16.02.2018 n. 3805; Cass. Civ. 14:03.2017 n.6518; Cass. Civ. 18.04.2016 n. 7665). Quanto al mancato rispetto del formato A4, si tratta di una censura riconducibile ad un esasperato formalismo, francamente fine a se stesso e non collegabile ad alcun effettivo profilo di salvaguardia di garanzie sostanziali. Tanto è vero che non è dato capire in cosa sia stato effettivamente compromesso il diritto di difesa della contribuente e quale vulnus la stessa lamenti alle proprie possibilità di interlocuzione e difesa. Quanto alla lamentata mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e della mancata indicazione delle modalità di esecutività del ruolo, tali eccezioni risultano infondate. Nella cartella è indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e formazione/notifica della cartella di pagamento, e la sanzione di nullità invocata dalla parte è collegata esclusivamente alla mancata indicazione di tale nominativo; l’inquadramento organizzativo del funzionario indicato è questione del tutto differente, che non si traduce in ogni caso nella nullità dell’atto, stante la presunzione generale di riconducibilità dell’atto amministrativo all’ente da cui promana. Quanto alla contestazione della debenza dei costi di notificazione (€ 5,88) per essere stata scelta la modalità di notifica a mezzo PEC, è sufficiente rilevare che i compensi di riscossione e i cosiddetti diritti di notifica sono previsti dalla legge (art. 17 D. Lgs. 112/1999 e Decreto Ministero Economia e Finanze del 13.06.2007); né ne è prevista la non debenza in caso di notifica a mezzo PEC. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 68 D. Lgs. 546/1992 (e 15 DPR 602/1973 e 19 D. Lgs. 472/1997) e dei limiti posti per la riscossione frazionata in caso di impugnazione dell’atto impositivo, bisogna rilevare che, nel caso di specie, l’atto in cui si è concretizzata la pretesa non è un avviso di accertamento in senso proprio o un atto per il quale la legge prevede la riscossione frazionata, bensì un avviso di liquidazione. La applicabilità del citato art. 68 richiede la ricorrenza di due condizioni: pendenza del processo tributario e riscossione frazionata del tributo prevista dalla legge che disciplina quel tributo. Ma nel caso in esame, trattandosi si una ipotesi di riliquidazione dell’IVA dovuta in conseguenza della revoca delle agevolazioni ‘prima casa’ si è in presenza di un avviso di liquidazione la cui impugnativa non sospende la riscossione nel corso del giudizio; così come stabilito dall’art. 56 DPR 131/1986, e indicato espressamente nell’avviso notificato alla contribuente.

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