Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. 2, 18.10.2018, n. 1261

Quanto al primo motivo di ricorso con il quale l’odierna ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità e/o illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata, per inesistenza giuridica della notifica posta in essere in violazione dell’art. 26, DPR n.602/73, nonché dell’art.4, co.5 del D. Lgs. n.261 del 1999, il Collegio osserva preliminarmente come in merito alla questione relativa alla notificazione di atti amministrativi, tra questi anche gli atti tributari sostanziali e processuali, nonché giudiziari effettuata a mezzo del servizio postale privato, ormai vi é un ****orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel senso che, la notifica di un atto amministrativo contenente una pretesa tributaria effettuata mediante un servizio gestito da soggetto licenziatario privato deve ritenersi inesistente**, e come tale non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., atteso che l’art. 4. co.1, lett. a), del d.lgs. n.261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane Spa le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. 11.890/82.

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