Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. 25, 11.10.2018, n. 4314

L’art. 60 dpr 600/73, in specie l’art.29 del D.L. 78/2010 conv. nella L. 122/2010, esclude che l’atto impoesattivo, riferendosi all’avviso di accertamento, possa essere inviato semplicemente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all’Ufficio che lo ha fornito. Nel caso di specie l’Ufficio, anziché provvedere alla notifica dell’avviso di accertamento tramite l’agente della notificazione (messo interno o messo comunale), in palese violazione di quanto disposto dall’art. 60 dpr 600/73 in specie dell’art.29 del D.L. 78/2010 conv. nella L.122/2010, lo ha inviato al destinatario direttamente per posta. Detta norma nel testo vigente ratione temporis, al 1° comma, nella lettera a), prevede, infatti una disciplina particolare per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, propria in ragione della sua idoneità ad incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è il destinatario. La norma prescrive espressamente che l’atto debba essere “notificato” e della “notifica” derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l’effetto di titolo esecutivo.

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