Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. 3, 28.09.2018, n. 2873

La violazione dell’art.12, co.2, della legge 212/2000 non inficia la validità dell’accertamento comportandone la nullità, vista l’assenza di una norma che disponga in tal senso e preso atto della natura vincolata dell’avviso rispetto al questionario su cui si fonda.In altri termini, da un lato, in base a questa impostazione la mancata illustrazione delle fonti d’innesco non determina in assoluto la nullità dell’atto, dall’altro rimane comunque garantito al contribuente il diritto di difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all’autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario.Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 9.12.2015, n. 24823), premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3.02.2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20.04.2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5.09.2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11.09.2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14.11.2017, n. 26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6.02.2018, n. 2873; Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 22/05/2018) 07-09-2018, n. 21767). Ciò comporta – vertendosi pacificamente nella fattispecie in esame in ipotesi di accertamento c.d. a tavolino – che va escluso tout court la necessità del contraddittorio endoprocedimentale, è in sintonia con il succitato indirizzo per quanto attiene all’Ires ed all’Irap, nonché all’Irpef ed alle Addizionali Regionali e Comunali, mentre riguardo all’Iva, oggetto di ripresa fiscale, ritiene il Collegio che in mancanza dell’irregolarità relativa alla previa instaurazione del contraddittorio il procedimento avrebbe comportato un risultato diverso.

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