La data di spedizione del piego deve essere fornita mediante prova documentale

La data di spedizione del piego raccomandato deve essere fornita mediante prova documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità presso l’ufficio postale e non mediante presunzioni.

Non costituisce prova la distinta delle raccomandate postali da cui risulta la data di spedizione della raccomandata (Cass. n. 22878 del 2017, Cassazione civile, sez. lav., 13.04.2016, n. 7312 e Cassazione civile, sez. 6, 18.11.2014, n. 24568).

Cassazione civile, sez. 6, 11.09.2018, n. 22094

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