Per i tributi “armonizzati” obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale
L’articolo 12, comma 7 L 212/2000 stabilisce che “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.” Tale disposizione si applica esclusivamente ai casi di accesso, ispezioni o verifiche fiscali.
Richiamando ampia giurisprudenza (Cass. sez. unite 24823/2015, Cass.2875/2017, Cass. 10030/2017, Cass. 2873/2017) la Cassazione, con la sentenza in commento, ha ricordato la distinzione, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, fra tributi armonizzati, ossia soggetti al diritto dell’Unione Europea (es. IVA), e tributi non armonizzati.
Mentre per i secondi il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge (art. 12, c. 7 L 212/00), per i primi invece la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto di accertamento.
Perché operi tale invalidità è necessario, però, che in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa.
Nel caso in questione, quindi, era necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale solo per quanto riguarda l’accertamento relativo all’anno 2007 e 2008 ai soli fini IVA.