Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, sez. 2, 07.08.2018, n. 249
Nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem“, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento; nel contempo, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per mancata allegazione nell’avviso in questione degli atti in esso richiamati.