OPPOSIZIONE ALL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS: NO AL TERMINE DI DECADENZA

Non vi è termine per l’opposizione all’intimazione di pagamento dei debiti contributivi INPS

Con l’ordinanza n. 15223 del 12 giugno 2018, la Sesta Sezione Civile ha ribadito che l’opposizione proposta verso l’intimazione di pagamento va considerata una opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza.

In tale ipotesi, infatti, la contestazione riguarda “il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta”.

I fatti di causa

La Corte d’Appello di Legge, con sentenza n. 1309 del 23 maggio 2016, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento di un’opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificata il 22 agosto 2012 e relativa a una cartella di pagamento avente ad oggetto un credito INPS relativo agli anni 1994, 2000 e 2001.

Equitalia ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base di due motivi:

  • violazione e falsa applicazione degli artt. 24 , comma 5, del d.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e 615 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione alla intimazione di pagamento nonostante la stessa fosse stata proposta ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell’opposta intimazione;
  • violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 cod. civ. e 3 della L. 8 agosto 1995 n. 335 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale ritenuto di applicare il termine di prescrizione quinquennale nonostante, a seguito della mancata impugnazione nei termini della cartella di pagamento, la pretesa creditoria in essa contenuta fosse divenuta irretrattabile con conseguente trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale (ex art. 2953 cod. civ.).

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha stabilito l’infondatezza del primo motivo di ricorso, avendo correttamente la Corte di appello considerato l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento una opposizione all’esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza”.

Invero, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all’intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie)”.

Gli ermellini hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando le Sezioni Unite che, nella sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto: la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2933 c. c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)”.

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