Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. 13, 06.06.2018, n. 3800

Gli avvisi di accertamento devono riportare, a pena di nullità, la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio, ovvero del Direttore provinciale, o del funzionario della carriera direttiva da lui delegato. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 12960/2017; in precedenza sentenza n. 22803/2015) “in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d. P. R. n. 600/73, deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicchè non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore” non potendo dunque la delega essere fatta “per relationem” ben potendo i capi ufficio o i capi team non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi, né può essere addossato al contribuente l’onere di svolgere un’indagine amministrativa per effettuare tale verifica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: