Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. 10, 06.06.2018, n. 3778
È inammissibile l’appello dell’ente impositore che non indica i motivi specifici dell’impugnazione e resta altresì contumace nel processo di secondo grado. L’atto di appello si limita a riproporre pedissequamente le ragioni concernenti la legittimità dell’operato della società appellante senza proporre alcuna censura relativa alla decisione oggetto dell’odierno giudizio, evidenziando gli errori in cui sarebbero incorsi i giudici di primo grado ed indicando, conseguentemente, i motivi specifici dell’impugnazione. Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati l’appello deve essere dichiarato inammissibile.