Cassazione civile, sez. trib., 09.05.2018, n. 11140
Istanze per le quali l’art. 19 bis, c. 1, lett. c e d, dPR 633/72 non prevedeva la detrazione integrale dell’imposta: rimborso integrale IVA
In tema di rimborsi IVA, alle istanze per le quali l’art. 19 bis, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 633 del 1972, non prevedeva la detrazione integrale dell’imposta, in violazione della direttiva n. 77/388/CEE del 17.05.1977 (cd. sesta direttiva) presentate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 258 del 2006, conv., con modif., nella l. n. 278 del 2006, non si applica l’art. 1 del predetto decreto: ne deriva che il rimborso, anche in applicazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, deve essere integrale, senza decurtazione dei costi (nella specie, considerati a fini IRES ed IRAP).