Cassazione civile, sez. un., 27.04.2018, n. 10266

CADES E PADES SONO ENTRAMBE VALIDE

“Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. I files della scansione della procura per immagine in formato PDF:se controfirmati dal difensore in formato CAdES, recano il suffisso <*.p7m> che si aggiunge al nome del file secondo il consueto schema <nomefile.pdf.p7m>;se controfirmati dal difensore in formato PAdES, non recano il suffisso <*.p7m>, ma la sola estensione <*.pdf> secondo il normale schema <nomefile.pdf>, che, […] è solo apparentemente indistinguibile, ma la busta crittografica generata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati.

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