Irap e Iva prescrizione quinquennale

Alle imposte IRAP e IVA, non è applicabile l’eccezionalità della disposizione dell’art. 2953 c.c. non potendosi confondere la definitività della pretesa per la mancata impugnazione della cartella e la durata della prescrizione, la quale non può essere modificata dalla cartella medesima quale mero atto amministrativo.

Così la Ctr Lazio n. 2644/03/18 che ha ulteriormente precisato:

“Detta interpretazione risulta corroborata anche dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, lnps, lnail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto i soli casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.”

Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. 3, 24.04.2018, n. 2644

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