Evadere l’Irap non costituisce reato
Non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico, l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è irrilevante in tema di reati tributari (Sez. 3, n. 12810 del 26/01/2016, Monaco, Rv. 266486; Sez. 3, n. 11147 del 15/11/2011, dep. 2012, Prati, Rv. 252359).
Lo ha ribadito la cassazione penale con la sentenza n. 39678/2018, accogliendo parzialmente il ricorso di un imputato ed affermando che l’IRAP non concorre a determinare l’imposta evasa, in quanto ha natura reale e non incide sul reddito. L’ammontare del tributo non versato al fisco non può essere oggetto di sequestro.