Evadere l’Irap non costituisce reato

Non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico, l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è irrilevante in tema di reati tributari (Sez. 3, n. 12810 del 26/01/2016, Monaco, Rv. 266486; Sez. 3, n. 11147 del 15/11/2011, dep. 2012, Prati, Rv. 252359).

Lo ha ribadito la cassazione penale con la sentenza n. 39678/2018, accogliendo parzialmente il ricorso di un imputato ed affermando che l’IRAP non concorre a determinare l’imposta evasa, in quanto ha natura reale e non incide sul reddito. L’ammontare del tributo non versato al fisco non può essere oggetto di sequestro.

Cassazione penale, sez. 3, 24.04.2018, n. 39678

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: