Avviso di rettifica compravendita immobiliare: l’ufficio non può limitarsi ad applicare i criteri di cui agli artt. 51 e 52 DPR 132/86

Per esaudire l’obbligo prescritto di motivazione è necessario che l’avviso indichi in modo chiaro il criterio in base al quale é stato determinato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi.

In caso di ricorso è onere dell’ufficio provare gli elementi di fatto giustificativi del “quantum” accertato, nel quadro del parametro prescelto, ed è facoltà del contribuente dimostrare l’infondatezza della pretesa, anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio (v. tra le tante Cass. civile sez. trib., 26 febbraio 2001, n. 2769; Casse civile sez. trib., marzo 2002, n. 4108; Cass4 civile sez. lirib., 19 ottobre 2001, a 12774).

Nella specie l’A.E. non ha adeguatamente motivato  in ordine alle ragioni che hanno indotto ad aumentare il valore del bene, limitandosi ad applicare i criteri di cui agli elementi negli artt. 51 e 52 DPR 132/86 in modo solo apparente e non aderente ai dati reali, utilizzando quale elemento per la comparazione un unico atto di compravendita situato, tra l’altro, in una posizione diversa.

Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sez. 9, 18.04.2018, n. 2287

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