Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. 1, 17.04.2018, n. 728
INAMMISSIBILE L’APPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER MEZZO DI PROCURATORE ESTERNO
“A decorrere dal 1/7/2017 le Società del Gruppo Equitalia sono sciolte” (così stabilisce l’art. 1, comma 1°, prima parte, del D. L. n. 193/2016). “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1/7/2017, un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate Riscossione” (così, l’art. 1, comma 3°, 1° periodo, del cit. D. L. n. 193/2016).“L’ente (Agenzia delle Entrate-Riscossione, n.d.r.) subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia … ” (sempre, art. 1, comma 3°, 3° periodo, cit. D. L. n. 193/2016).