Cassazione civile, sez. 2, 17.04.2018, n. 9429
IN TEMA DI AGEVOLAZIONI ICI È SUFFICIENTE LA SEMPLICE DIMORA ABITUALE
Ai fini Imu e Tasi può considerarsi abitazione principale solo l’immobile nel quale il possessore (e i suoi familiari) dimora abitualmente e risiede anagraficamente, mentre ai fini Ici, il trattamento agevolato per l’abitazione principale era riconosciuto a favore dell’immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale (e solo quello era il parametro da monitorare), mentre la residenza anagrafica era relegata a semplice parametro presuntivo della dimora abituale (così infatti prevede l’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla Finanziaria 2007).“In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito” (Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 15444/17).