Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. 4, 12.04.2018, n. 662
ACCERTAMENTO BANCARIO: LA RIPRESA NON PUÒ SUPERARE LA DIFFERENZA TRA I COSTI CONTABILIZZATI E I PRELIEVI
In caso di accertamento bancario, a fronte di costi riconosciuti e contabilizzati, la differenza da riprendere, indipendentemente dalla natura del pagamento (contanti o assegni o bonifici), non può essere superiore alla differenza tra i costi contabilizzati e riconosciuti e il complesso dei prelievi fino alla concorrenza delle spese dichiarate in contabilità e in dichiarazione, (e riconosciute dall’ufficio).