Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. 22, 11.04.2018, n. 654
LA CTR LOMBARDIA STOPPA D’UFFICIO IL PROCESSO PER RICHIEDERE IL SUBENTRO DELL’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
A seguito di un giudizio tributario instaurato originariamente dal contribuente contro una società del “Gruppo Equitalia”, il giudice, visto il subentro del nuovo ente Agenzia Entrate-Riscossione a far data dal 1°.07.2017, dichiara, d’ufficio, l’interruzione del processo, senza necessità che sia lo stesso procuratore di Equitalia a dichiarare l’interruzione a seguito dell’estinzione della precedente società di riscossione. Statuisce, altresì, che la stessa debba essere assistita in giudizio da proprio dipendente ovvero dall’Avvocatura dello Stato.