Cassazione civile, sez. 4, 04.04.2018, n. 8318
L’OMESSA COMUNICAZIONE DELL’AVVISO BONARIO È UNA MERA IRREGOLARITÀ, INIDONEA AD INCIDERE SULL’EFFICACIA DELL’ATTO
L’invio dell’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) a seguito di controlli automatizzati sulla liquidazione delle imposte (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) è necessario solo nel caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, ossia un errore del contribuente, non anche in caso di omesso o tardivo versamento.