Cassazione civile, sez. 7, 21.03.2018, n. 7024
Preclusa all’ufficio la rettifica dei valori indicati nell’atto di trasferimento
In base alla Legge Comunitaria, all’Ufficio è preclusa la rettifica del valore indicato nell’atto di trasferimento allorquando venga adottato un prezzo superiore a quello previsto dalle tariffe catastali rivalutate, essendo la norma a garanzia di intangibilità dei valori dichiarati, sia ai fini Iva che ai fini Ires. La legge comunitaria del 2008 (7.7.2009 n. 88) con riferimento al “valore normale” ha abrogato la disposizione che consentiva alla Agenzia delle entrate di rettificare ai fini Iva la base imponibile della cessione dei fabbricati nel caso che questa risultasse inferiore al valore normale.Inoltre la legge comunitaria del 2008 ha abolito la norma del d.l. 223/2006 che fondava l’accertamento dei beni immobili sul valore normale con carattere di retroattività in funzione della esigenza di rimuovere la incompatibilità rispetto al sistema normativo comunitario.