Cassazione civile, sez. 8, 07.03.2018, n. 5429
Il documento prodotto tardivamente in primo grado essendo rimasto nel fascicolo d’ufficio è utilizzabile nel giudizio di appello, l’art. 58 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti, senza i limiti di cui all’art. 345 c.p.c., pure se tali documenti devono essere prodotti sempre venti giorni prima dell’udienza, stante il richiamo dell’art. 61 alle norme del procedimento di primo grado, e , quindi, anche all’art. 32.