Cassazione civile, sez. 6, 28.02.2018, n. 4578

In tema di contenzioso tributario, il contribuente qualora impugni un avviso di mora emesso dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.


Conformi: Cass. n. 10528 del 2017; Cass. n. 1532 del 2012

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