Tribunale Cosenza, sez. lav., 21.02.2018, n. 801

Ora, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.In particolare sin dal 1969 con l’art. 411, n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l’assicurazione obbligatoria.Inoltre con l’art. 2 comma 19 d.l. n. 463/83 conv. L n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi “dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo” all’Inps ed all’lnail. La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – introduce un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”.Egualmente si assiste ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art.281. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell’applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l’art. 3 comma 10 ha disposto l’applicazione dei nuovi termini anche ” alle contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della presente legge “, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. Viene inoltre eliminata l’operatività della sospensione triennale di cui all’art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l’automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge introduce unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9, lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l’interruzione ha effetto.Deve pertanto ritenersi che con l’entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17.08.1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17.08.1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n. 335/95.

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